Compilazione e presentazione pratica C.I.L.A.

La C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), è una dichiarazione che assevera tramite untecnico abilitato, mediante una relazione tecnica e i relativi elaborati grafici di progetto, la conformità dei lavori eseguiti.

Quando si deve compilare la C.I.L.A.
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori, previste dall'art. 6 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 così come modificato dall'art. 5 del D.L 25 marzo 2010 n. 40 convertito in legge dalla L. 22 maggio 2010 n. 73 e ss.mm.ii.:

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’ edificio;

  • modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Cosa fare
Una comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET, attiva sul sito del Dipartimento P.A.U., al seguente indirizzo: http://www.urbanistica.comune.roma.it/suet.html.

Fine Lavori e variazione catastale
È opportuno che, il richiedente dell'istanza, terminati i Lavori, comunichi all'ufficio tecnico la data di ultimazione degli stessi allegando alla stessa un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal direttore dei lavori, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. È necessario invece presentare la ricevuta dell'avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.

Compilazione e presentazione pratica S.C.I.A.

La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori), è una dichiarazione sempre asseverata da un tecnico abilitato, mediante una relazione tecnica e relativi elaborati grafici di progetto, che si presenta quando la ristrutturazione dell’immobile non rientra nei criteri prescritti della CILA.

Chi può fare la richiesta
Il proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo (affittuario, usufruttuario o compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario).

Quando fare la richiesta
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori:
- interventi di manutenzione straordinaria su strutture portanti;
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ art. 24 c. 21 delle N.T.A. del P.R.G.;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- parcheggi pertinenziali;
- parcheggi a raso su aree asservite a fabbricati esistenti;
- varianti in corso d'opera ad istanze in corso di validità;
- varianti in corso d’ opera, non essenziali, a permessi di costruire;
- interventi in sanatoria ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01 e art. 22 c. 2 lett. “c” della L.R. 15/2008. – intervento di CdU2 consistente nel cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria generale se non connesso ad intervento di ristrutturazione edilizia pesante.

Cosa fare
Una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata dell'autorizzazione del proprietario, se il richiedente è affittuario o titolare di altro diritto sull'immobile, o di tutti comproprietari se i lavori sono eseguiti da un solo comproprietario, redatta, in carta semplice, su apposito modulo, corredata di tutta la documentazione richiesta all'interno del modulo stesso ed in particolare la nomina della ditta esecutrice dei lavori oggetto dell'istanza, la quale dovrà essere in regola con la documentazione prevista dal DLgs 9 aprile 2008 n°81 art. 90 c.9 lettera a) e b). Per le opere già realizzate o in corso di realizzazione, soggette a S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’ art. 22 c. 2 lett. “c” della L.R. 15/2008

Tempi
La S.C.I.A. è sottoposta ad un termine massimo di efficacia di tre anni ed i lavori possono iniziare il giorno della presentazione della stessa e comunque non prima:
- del rilascio, nel caso di immobile sottoposto al vincolo, del nulla osta da parte dell'ente ad esso preposto;
- dell'autorizzazione sismica, da parte dei competenti uffici dell'Area Genio Civile di Roma, per le opere in cemento armato o strutture equivalenti.

Fine Lavori
Al termine dei lavori il richiedente dell'istanza deve comunicare all'ufficio tecnico la data di ultimazione degli stessi ed allegare un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal direttore dei lavori, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato seguendo l'apposito modulo, nonché la ricevuta dell'avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.

Compilazione e presentazione pratica D.I.A.

La DIA (Dichiarazione Inizio Attività) oggi non è stata formalmente eliminata, ma il suo utilizzo è molto limitato, per l'emanazione di due provvedimenti:

  1. La legge del 30 luglio 2010 n° 122 con cui la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A.
  2. Il Decreto Legge 70/2011 che modifica il testo unico dell'edilizia ed inserisce la manutenzione straordinaria nel campo dell'Attività Edilizia Libera.

Nonostante l’entrata in vigore del Decreto Legge, alcuni comuni continuano a pretendere la D.I.A. per alcune opere edilizie.

Interventi soggetti a D.I.A. e ora realizzabili anche con la pratica S.C.I.A.

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • Interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • Varianti al permesso di costruire, che non comportino aumenti di volumi o superfici, o cambiamenti di sagoma;
  • Aree per attività sportiva, senza realizzazione di volumi;
  • Realizzazioni di tettoie aperte, gazebo o piccoli locali per attrezzi;
  • Opere di installazione di impianti tecnologici, installazione di panelli solari o fotovoltaici;
  • Sostituisce il permesso di costruire la dove l’intervento è inserito nel piano particolareggiato ovvero dove il comune ha approvato un progetto attuativo, dove sono definite le caratteristiche volumetriche e dimensionali dell’edificio da costruire.

Al termine dei lavori, il tecnico dovrà presentare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Inoltre se i lavori eseguiti hanno comportato modifiche della consistenza catastale (per esempio è cambiato il numero di vani di un appartamento), il tecnico dovrà presentare, contestualmente al certificato di collaudo finale, ricevuta della denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio (il Catasto).
Questa procedura permette di evitare problemi in sede di rogito perchè da luglio 2010 (con il DL 78/2010) è obbligatorio verificare la conformità catastale prima di un trasferimento a titolo oneroso.
Per cui ogni piccola modifica in un immobile deve essere denunciata al catasto ed all'ufficio tecnico del proprio comune altrimenti le conseguenze possono essere particolarmente onerose prima di un'eventuale vendita.

Inoltre svolgiamo le seguenti pratiche edilizie:

  • Progetto e documentazione tecnica per ampliamenti di appartamenti
  • Piani casa
  • Pratiche condono
  • Certificati di agibilità

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